L’Archivio Storico della Pubblicità

si limita a presentare pagine pubblicitarie già pubblicate su riviste di massa e/o di settore.

Sul punto: come rimarcato da una recente decisione del Tribunale di Roma (sentenza n. 12076 del 1.06.2015), quando le immagini si esauriscono in una semplice riproduzione documentale di un determinato evento/fatto, esse sono da considerarsi immagini/fotografie semplici, anche in quanto riprodotte, come semplice reportage all’interno di reportage/riviste.

Altra sentenza ha stabilito che (Tribunale di Roma, sentenza n° 17714) ha precisato che non è sempre necessario il preventivo consenso della persona/cosa ritrattata nel caso di utilizzo dell’immagine per finalità lucrative ove vi sia compresenza di finalità informative e culturali, nel senso che l’utilizzazione dell’immagine è lecita quando le finalità informative prevalgono su quelle commerciali.

Altre considerazioni: limitazioni all’uso

Una eccezione/limitazione all’uso del diritto d’autore che insiste sul portale web, che scaturisce dalla interpretazione estensiva dell’art. 66 LDA, è rappresentata dai limiti giustificati dallo scopo informativo, che naturalmente dipende dalla qualità e dalle modalità di realizzazione della riproduzione e/o comunicazione al pubblico.

Nel caso di specie: è ragionevole sostenere che il progetto-Archivio Storico della Pubblicità, abbia scopo informativo e divulgativo, e non abbia obiettivi a carattere patrimoniale, tenuto conto sempre del bilanciamento tra lo scopo informativo e quello patrimoniale;

Altra è rappresentata da quanto stabilito all’art. 68 LDA, in cui, al 2° comma, ci si riferisce ai Musei ed archivi pubblici, ove è consentita la libertà di reprografia (riproduzione) effettuata per uso personale da parte degli utenti e comunque, mai in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettati agli autori/aventi diritto, e quindi, per usi non commerciali.

Nel caso di specie: è ragionevole considerare l’uso non commerciale: anche se gli sponsor presenti pagano un determinato costo, si può sostenere che il ritorno economico ha la prevalente finalità di recuperare i costi di realizzazione e di edizione.